Interventi e misure di emergenza
In data 14 marzo 2025, è stata richiesta al Dipartimento della Protezione Civile nazionale la mobilitazione straordinaria del sistema nazionale della Protezione Civile. Oltre alla colonna mobile regionale, hanno operato anche le colonne mobili delle Regioni Liguria, Marche, Umbria e Piemonte.
A seguito della richiesta di Stato di emergenza nazionale, inviata al Dipartimento della Protezione Civile il 15 marzo, è stato avviato l'iter istruttorio con i funzionari del Dipartimento per le valutazioni sull'impatto dell'evento calamitoso, e in data 9 aprile 2025 il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza di rilievo nazionale nel territorio della Città metropolitana di Firenze e delle Province di Livorno, di Lucca, di Pisa, di Pistoia e di Prato.
È attivo, come sempre, il portale delle segnalazioni SOUP RT, in conformità con la DGR 247/2023.
Gli enti e le amministrazioni locali sono invitati ad attivarsi per l'attuazione degli interventi urgenti e di somma urgenza, finalizzati al ripristino delle condizioni preesistenti, nonché per le misure di assistenza e soccorso alla popolazione, inclusi i contributi di autonoma sistemazione (CAS) previsti per i privati che abbiano provveduto a una sistemazione alloggiativa temporanea, per via dell’impossibilità di fruire del proprio alloggio, a spese proprie.
In vista della procedura che verrà avviata per il ristoro delle spese relative al ripristino dei danni subiti dall'alluvione, si raccomanda di conservare tutte le fatture e di effettuare i pagamenti in modalità tracciabile.
SOSPENSIONE DEI MUTUI
Alla luce dell’art. 11 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile 1140/2025, i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.
Le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora le suddette informazioni non venissero fornite sono sospese fino al 9 aprile 2026, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.