In caso di rinvenimento di un focolaio di organismi nocivi regolamenti per le piante, la normativa vigente in materia fitosanitaria impone di applicare quanto prima tutte le misure fitosanitarie ritenute necessarie per eradicare i focolai, indipendentemente dalla proprietà e dal regime di conduzione dei siti interessati.
In genere, l’attuazione delle misure fitosanitarie prescritte in caso di emergenze fitosanitarie è a cura dei proprietari e detentori del fondo, che ne sostengono gli oneri economici (art. 32 del dlgs. 19/2021).
Sempre secondo la normativa vigente se, per inerzia del destinatario delle prescrizioni l’adozione delle misure è omessa oppure viene realizzata in modo incompleto o difforme da termini e modalità prescritti, il Servizio fitosanitario regionale provvede all’attuazione delle misure prescritte in via sostitutiva, con diritto di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente.
A questo proposito, con Decreto dirigenziale n. 12199 del 6/6/2025, il Servizio fitosanitario regionale ha disciplinato (Allegato A) le modalità di attivazione di interventi coatti sostitutivi e di esercizio del diritto di rivalsa in caso di inadempienza a prescrizioni ufficiali fitosanitarie da parte di proprietari o possessori di piante, prodotti vegetali ed altri oggetti.
La speranza è che si possa sempre contare sulla collaborazione dei soggetti interessati dai focolai fitosanitari, anche nel loro interesse, ma in caso di inerzia le disposizioni regionali consentiranno di operare direttamente, rivalendosi sugli inadempienti.