Pompe di calore e altri generatori di calore da rinnovabili

Pompe di calore e altri generatori di calore da rinnovabili

L’installazione e/o sostituzione di pompe di calore come impianti tecnologici per climatizzazione e/o produzione di acqua calda sanitaria per gli edifici non necessita di norma di pratica edilizia ed è riconosciuta attività libera. Le altre pompe di calore fino a 50 MW sono realizzabili tramite PAS.
Il Dlgs 190/2024 prevede anche una categoria residuale di “generatori di calore da rinnovabili” che non siano alimentati da biomassa, né solare termico, né pompe di calore, né cogenerazione. Se utilizzati per climatizzazione sono riconosciuti “attività libera”; altrimenti fino a 1 MW possono essere realizzati tramite PAS.

Tipo di impianto

Tipologia di autorizzazione, fatti salvi eventuali adempimenti di VIA

Procedura da seguire

Tipologie in Allegato A Sez I del Dlgs 190/2024 comprensive delle opere connesse:

n) pompe di calore a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria;
r) generatori di calore a servizio di edifici, diversi da quelli di cui alle lettere m), n), o), p), q), per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria;

Attività “Libera” senza necessità di acquisire alcun assenso fermo restando il rispetto di tutte le norme urbanistiche, tecniche e di sicurezza vigenti
MA vedi eccezioni 1 e 2 alle righe seguenti

Comunicazione preliminare tramite modulo art. 7 Dlgs 190/2024
MA vedi eccezioni 1 e 2 alle righe seguenti

Eccezione 1: Tipologie in Allegato A Sez I (vedi riga sopra) laddove soggetti al solo vincolo paesaggistico di cui al Dlgs 42/04 art. 136 lettere B o C

Preliminare autorizzazione paesaggistica di cui all’art 7 Dlgs 190/2024, poi Attività “Libera” senza necessità di acquisire altri assensi, fermo restando il rispetto di tutte le norme urbanistiche, tecniche e di sicurezza vigenti.
Nel caso di vincolo paesaggistico di cui al Dlgs 42/04 art. 136 lettera C si può omettere l’autorizzazione paesaggistica qualora gli interventi medesimi non siano visibili dagli spazi esterni e dai punti di vista panoramici.

Adempimenti paesaggistici di cui alla casella precedente, poi Comunicazione preliminare tramite modulo art. 7 Dlgs 190/2024

Eccezione 2: Tipologie in Allegato A Sez I (vedi riga sopra) laddove:
a) ricadenti sui beni oggetto di tutela ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o in aree naturali protette, o all'interno di siti della rete Natura 2000 (comma 2 art.7 Dlgs 190/24)
b)
presenti vincoli di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità … - comma 2 art.7 Dlgs 190/24)
c)
presenti interferenze con opere pubbliche o di interesse pubblico o interferenze nella fascia di rispetto stradale o modifiche agli accessi esistenti o apertura di nuovi accessi (comma 8 art.7 Dlgs 190/24).

Procedura abilitativa semplificata- PAS
(è necessaria disponibilità del sito di impianto e conformità urbanistica; altrimenti verificare possibilità istanza di AU)

Presentazione della PAS al Comune

Qualora non ricomprese nelle righe precedenti, tipologie in Allegato B Sez I del Dlgs 190/2024, comprensive delle opere connesse:

q) pompe di calore asservite a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 50 MW;
v) generatori di calore, diversi da quelli di cui alle lettere o), p), q), r), s), t), u), asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW;

Procedura abilitativa semplificata - PAS
(è necessaria disponibilità del sito di impianto e conformità urbanistica; altrimenti verificare possibilità istanza di AU)

Presentazione della PAS al Comune

Qualora non ricompresi nelle righe precedenti (quindi non realizzabili come “attività libera” o con PAS) e qualora non di competenza statale (sulla competenza statale vedi casella sotto), pompe di calore e generatori di calore da rinnovabili non pompe di calore, alimentati a biomasse solari termici né cogenerativi (comprese le loro opere connesse):
i) pompe di calore asservite a processi produttivi con potenza termica utile nominale superiore a 50 MW e fino a 300 MW;
r) generatori di calore, asserviti a processi produttivi, con potenza termica utile superiore a 1 MW e fino a 300 MW;

Autorizzazione unica (art. 13 LR 39/2005) regionale

Istanza alla Regione, Settore "autorizzazioni e fondi comunitari in materia di energia"

Pompe di calore e generatori di calore da rinnovabili non pompe di calore, né alimentati a biomasse né solari termici né cogenerativi (comprese le loro opere connesse) laddove:

d) pompe di calore asservite a processi produttivi con potenza termica utile nominale superiore a 300 MW;
n) generatori di calore, asserviti a processi produttivi, con potenza termica utile superiore a 300 MW;

Autorizzazione unica statale

Istanza al M.A.S.E.

Aggiornato al: Article ID: 238881951