L’installazione e/o sostituzione di pompe di calore come impianti tecnologici per climatizzazione e/o produzione di acqua calda sanitaria per gli edifici non necessita di norma di pratica edilizia ed è riconosciuta attività libera. Le altre pompe di calore fino a 50 MW sono realizzabili tramite PAS.
Il Dlgs 190/2024 prevede anche una categoria residuale di “generatori di calore da rinnovabili” che non siano alimentati da biomassa, né solare termico, né pompe di calore, né cogenerazione. Se utilizzati per climatizzazione sono riconosciuti “attività libera”; altrimenti fino a 1 MW possono essere realizzati tramite PAS.
Tipo di impianto |
Tipologia di autorizzazione, fatti salvi eventuali adempimenti di VIA |
Procedura da seguire |
Tipologie in Allegato A Sez I del Dlgs 190/2024 comprensive delle opere connesse: n) pompe di calore a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria; |
Attività “Libera” senza necessità di acquisire alcun assenso fermo restando il rispetto di tutte le norme urbanistiche, tecniche e di sicurezza vigenti |
Comunicazione preliminare tramite modulo art. 7 Dlgs 190/2024 |
Eccezione 1: Tipologie in Allegato A Sez I (vedi riga sopra) laddove soggetti al solo vincolo paesaggistico di cui al Dlgs 42/04 art. 136 lettere B o C |
Preliminare autorizzazione paesaggistica di cui all’art 7 Dlgs 190/2024, poi Attività “Libera” senza necessità di acquisire altri assensi, fermo restando il rispetto di tutte le norme urbanistiche, tecniche e di sicurezza vigenti. |
Adempimenti paesaggistici di cui alla casella precedente, poi Comunicazione preliminare tramite modulo art. 7 Dlgs 190/2024 |
Eccezione 2: Tipologie in Allegato A Sez I (vedi riga sopra) laddove: |
Procedura abilitativa semplificata- PAS |
Presentazione della PAS al Comune |
Qualora non ricomprese nelle righe precedenti, tipologie in Allegato B Sez I del Dlgs 190/2024, comprensive delle opere connesse: q) pompe di calore asservite a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 50 MW; |
Procedura abilitativa semplificata - PAS |
Presentazione della PAS al Comune |
Qualora non ricompresi nelle righe precedenti (quindi non realizzabili come “attività libera” o con PAS) e qualora non di competenza statale (sulla competenza statale vedi casella sotto), pompe di calore e generatori di calore da rinnovabili non pompe di calore, né alimentati a biomasse né solari termici né cogenerativi (comprese le loro opere connesse): |
Autorizzazione unica (art. 13 LR 39/2005) regionale |
Istanza alla Regione, Settore "autorizzazioni e fondi comunitari in materia di energia" |
Pompe di calore e generatori di calore da rinnovabili non pompe di calore, né alimentati a biomasse né solari termici né cogenerativi (comprese le loro opere connesse) laddove: d) pompe di calore asservite a processi produttivi con potenza termica utile nominale superiore a 300 MW; |
Autorizzazione unica statale |
Istanza al M.A.S.E. |