Raccogliere prodotti dai boschi

Raccogliere prodotti dai boschi

La raccolta dei prodotti secondari del bosco sul territorio della Regione Toscana è disciplinata dalla legge forestale 39 del 2000 e riguarda fragole, lamponi, mirtilli, more di rovo, bacche di ginepro, asparagi selvatici e muschi.

Per la raccolta dei funghi sul territorio toscano occorre l'autorizzazione che viene rilasciata dalla Regione Toscana secondo le disposizioni normative della legge regionale n.16 del 1999 "Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei".

E’ invece la Legge Regionale n.36 del 2023, “Norme in materia di cerca, raccolta e coltivazione del tartufo e di valorizzazione del patrimonio tartuficolo toscano” a regolamentare la raccolta dei tartufi sul territorio toscano. 

Sono considerati prodotti secondari dei boschi oltre ai funghi epigei ed ipogei:

  • fragole
  • lamponi
  • mirtilli
  • more di rovo
  • bacche di ginepro
  • asparagi selvatici
  • muschi

La raccolta è consentita entro i limiti stabiliti dalla Giunta regionale.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 260 del 19/3/01 sono stati fissati i seguenti limiti, al giorno e per persona:

  • fragole: kg 2,0
  • lamponi: kg 2,0
  • mirtilli: kg 2,0
  • more di rovo: kg 3,0
  • bacche di ginepro: gr 500
  • muschi: gr 500

con deliberazione della Giunta regionale n. 380 del 13/4/01 sono stati fissati i seguenti limiti:

  • asparagi : raccolta consentita, senza limitazioni di quantità, dalla ripresa dell'attività vegetativa fino al 31 maggio di ogni anno;

La raccolta dei prodotti secondari dei boschi, deve essere effettuata senza l'ausilio di strumenti quali rastrelli e pettini. È comunque vietato il taglio e lo sradicamento dell'intera pianta per la raccolta dei frutti.

La raccolta dei prodotti secondari del bosco è vietata nelle aree rimboschite prima che siano trascorsi cinque anni dall'impianto. Da tale divieto è escluso il proprietario od il possessore del fondo.

La raccolta è vietata nei fondi per i quali il proprietario o il possessore si riserva, ai sensi del Codice Civile, il diritto di raccolta o preclude l'accesso da parte di terzi.

Aggiornato al: Article ID: 46738